Agli studenti
Alle famiglie
Al personale
Oggetto: assenze da scuola e validità dell’anno scolastico - criteri per la deroga alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (D.P.R. 122/09, art. 14, c. 7); assenze da scuola e L. 13 novembre 2023, n. 159
- Assenze da scuola e validità dell’anno scolastico
Si ricorda che - ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 122/2009 - ciascuno studente deve frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato perché risulti valido l’anno scolastico e un alunno possa essere ammesso allo scrutinio finale.
Qualora tale frequenza non venga raggiunta, l’allievo non è ammesso alla classe successiva per mancata frequenza.
Il monteore annuale, sul quale viene calcolato il limite minimo di frequenza, ammonta a 1089 ore per le classi 2e degli indirizzi tecnici e per le classi 3e, 4e e 5e dell’indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy – opzione moda; tutte le altre classi fruiscono di 1056 ore annue di monteore. Ciò comporta che il numero massimo di assenze ammonti a:
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Classi |
ore 264 |
1e, 3e, 4e e 5e di tutti gli indirizzi tecnici |
tutte le classi dell’indirizzo professionale Manutenzione e assistenza tecnica |
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1e e 2e dell’indirizzo professionale Industria e artigianato per il made in Italy – opzione moda |
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ore 272 |
2e di tutti gli indirizzi tecnici |
3e, 4e e 5e dell’indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy – opzione moda |
Come da normativa vigente, il Collegio dei docenti dell’I.I.S. “Nobili” - con delibera n. 6 della seduta del 02 settembre 2024 – ha individuato la possibilità di derogare al numero massimo di assenze per i seguenti motivi:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I. (in particolare progetto studenti atleti);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
- assenze motivate da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
- (Per il Serale) impegni documentati dal datore di
A tal proposito, si informa l’utenza che:
- poiché il calcolo delle assenze è rilevato, come da normativa, in singole ore di lezioni (non in giornate), concorrono alla quantificazione delle assenze anche le entrate posticipate e le uscite anticipate;
- l’applicazione dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti non è automatica ma viene valutata dal singolo Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sulla base della documentazione prodotta e della situazione dell’allievo;
- l’applicazione dei criteri di deroga è subordinata alla valutabilità dell’anno scolastico, cioè alla condizione che l’alunno abbia comunque riportato un congruo numero di valutazioni in ciascuna disciplina de corso di studi.
Si sottolinea a tal proposito che non è comunque possibile scrutinare uno studente che, pur rientrando in una delle possibili categorie di deroga, sia privo di valutazioni in una o più materie.
La richiesta di deroga, corredata della documentazione, deve essere consegnata all’Ufficio di Segreteria didattica dell’istituto, utilizzando l’apposito modulo tassativamente entro e non oltre l’ultimo giorno di scuola: si fa presente, infatti, che la documentazione pervenuta oltre tale termine non potrà materialmente essere presa in considerazione dai Consigli di classe durante gli scrutini.
- Assenze da scuola e L. 13 novembre 2023, n. 159
Si informano studenti e famiglie che la L. 13 novembre 2023, n. 159 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”) ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola, D.Lgs. 297/1994, quanto a esercizio di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Le Legge prevede che il Sindaco individui i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisca il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo, invitandolo ad ottemperare alla Legge.
Sempre per effetto della stessa normativa, la scuola è quindi tenuta a:
- verificare la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione;
- individuare eventuali casi di assenze superiori ai 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, prive di giustificati motivi;
- predisporre, previo accurato esame dei casi, i conseguenti atti e le comunicazioni all’autorità competente.
Si richiama quindi tutta l’importanza della tempestiva giustificazione delle assenze, da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, tramite registro personale. In caso di assenze particolarmente prolungate i genitori avranno cura di comunicare la circostanza utilizzando il modulo allegato alla presente, onde consentire una documentata valutazione da parte della scuola.
In considerazione della normativa sopra riportata, di cui ai precedenti punti 1 e 2, studenti e famiglie sono invitati a consultare con regolarità il registro elettronico per effettuare un monitoraggio continuo anche di questo fondamentale aspetto della vita scolastica.
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Elena Guidi