Al personale amministrativo
A tutto il personale scolastico
Agli studenti e ai genitori degli studenti

 

Oggetto: estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

 

Con circolare n. 45 del 26 ottobre 2023, l’INAIL ha dato indicazioni operative in applicazione al disposto normativo di estensione, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

 

In concreto, rispetto agli art. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il nuovo disposto modifica i requisiti oggettivi e soggettivi in presenza dei quali opera l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i docenti e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, come di seguito sintetizzato:

  1. Docenti:

applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

estensione per l’a.s. 2023/2024 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48 come convertito nella L. 3 luglio 2023, n 85)

In caso di 1) uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico, ecc.) o svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche (cd. rischio ambientale);

2) svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l’attività di sostegno e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa

La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo,

nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori comprende tutte le attività di insegnamento.

per gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico delle attività per le quali sussiste l’obbligo, con il solo limite del rischio elettivo

per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

incluso l’infortunio in itinere

incluso l’infortunio in itinere

  1. Studenti:

applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

estensione per l’a.s. 2023/2024 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48 come convertito nella L. 3 luglio 2023, n 85)

per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche,

esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d’esame (sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di scienze motorie, di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa

si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici, per esempio le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le attività di PCTO e di progetto educativo)

escluso l’infortunio in itinere

escluso l’infortunio in itinere a eccezione di quelli che, nell’ambito dei PCTO, avvengono durante il tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro

Nel rimandare alla lettura integrale dei testi di legge e delle disposizioni operative, per ciò che attiene alle prestazioni e alle modalità assicurative, si ricorda che:

  • l’interessato (studente, personale scolastico o esperto esterno) ha l’onere di consegnare il più rapidamente possibile la certificazione INAIL rilasciata dal Pronto Soccorso all’ufficio di segreteria didattica (alunni) o del personale (personale scolastico o esperto esterno), corredandola dalla dichiarazione scritta di quanto accaduto utilizzando il modello reperibile nella sezione “Modulistica” del sito web della scuola; come di consueto per gli studenti provvederanno alla dichiarazione di quanto accaduto i docenti che hanno in quel momento responsabilità sullo studente;
  • il personale dell’ufficio competente ha l’onere di inoltrare per via telematica le denunce secondo le nuove disposizioni, applicando le medesime modalità operative già in uso; in particolare, in questa prima fase di applicazione del dispositivo, si segnala l’importanza di sottoporre alla scrivente qualunque forma di certificazione del Pronto Soccorso depositata (anche priva della specifica indicazione INAIL), immediatamente appena ricevuta onde consentirne la valutazione e il rispetto della tempistica di eventuale inoltro.

 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, saluto cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
Elena Guidi