All’utenza
Oggetto: accesso agli edifici scolastici dal 13 settembre 2021 previ possesso e esibizione del Green pass da parte di genitori e utenza a vario titolo (con esclusione degli studenti) - informativa al pubblico dell’Istituto
Visto l’art. 1 del D.L. 6 agosto 2021 n.111
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
Visti i cc 2, 3, 4 e 5 dell’art. 1 del D.L. 10 settembre 2021, n. 122
si comunica che allo stato attuale della normativa, fatte salve possibili integrazioni o modifiche da parte delle autorità competenti, come ampiamente comunicato dai mezzi di informazione nazionali, dall’11 settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’attività in presenza del servizio essenziale dell’istruzione, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (eccezion fatta per gli studenti iscritti al corrente anno scolastico) deve possedere ed è tenuto ad esibire, ogni qualvolta acceda all’edificio scolastico, la certificazione verde Covid-19 (detta anche Green pass).
La norma a tale riguardo ne definisce al contempo l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione”.
Sempre per disposizione di tale normativa, il Dirigente Scolastico e il personale delegato dal Dirigente sono tenuti a effettuare il controllo quotidiano della certificazione mediante l’App VerificaC19.
Perciò, in ottemperanza alla norma, i soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell’istituto esclusivamente coloro che risultano muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione.
Le persone esenti (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021) devono possedere l’apposita certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
In questa attività di controllo delle certificazioni non verranno trattati dati personali, ma si provvederà a verificare l’avvenuto controllo del personale in servizio o presente a vario titolo a scuola nelle singole giornate.
Si rende noto che, allo stato attuale, come disposto espressamente dalle norme citate, chi viola l’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass è soggetto alle conseguenze previste dall’art. 4, cc. 1, 3, 5 e 9 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.
Si ricorda che il Green pass viene rilasciato in seguito a:
- completamento del ciclo vaccinale;
- effettuazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni;
- guarigione da Covid-19;
- esecuzione, con esito negativo, del test antigenico rapido o molecolare (validità 48 ore).
Si ricorda altresì che la validità della certificazione può essere revocata dalle autorità competenti per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio. Da quest’ultima eventualità discende l’obbligo del controllo quotidiano.
Si precisa, pertanto, che dall’11 settembre 2021 e fino a ulteriore disposizione
1) è categoricamente vietato entrare in Istituto da ingressi diversi dall’accesso 5 (atrio degli uffici, ex entrata del personale nel Corpo centrale) per la sede Centrale e dall’Accesso della portineria per la sede di Viale Trento Trieste. In tali postazioni avverrà il controllo prescritto dalla normativa: si invitano pertanto i possessori di Green pass a predisporre preventivamente il QR Code sulla schermata del cellulare o su supporto cartaceo, per agevolare gli ingressi ed evitare code o assembramenti di persone in attesa.
2) è necessario accedere previo appuntamento da richiedere via email (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.). Si precisa che, per ragioni di sicurezza e di organizzazione dei flussi, non è possibile fissare l’appuntamento presentandosi direttamente a scuola;
3) visti gli spazi dell’istituto, agli sportelli può accedere una sola persona per nucleo onde evitare affollamenti e rallentamenti delle procedure
4) sempre a tal proposito gli utenti sono invitati a presentarsi con scrupolosa puntualità all’appuntamento fissato, per il controllo prescritto dalla legge;
5) permangono le procedure di registrazione e prova della temperatura corporea con termo scanner.
Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo:
www.dgc.gov.it/web/faq.html
con particolare riferimento alle modalità di ottenimento della certificazione.
Tutti gli utenti sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e alle disposizioni applicative per il nostro istituto.
In attesa delle ulteriori disposizioni di cui sopra, si suggerisce di tenere costantemente monitorati il sito e il registro elettronico e si fa appello alla consueta correttezza e collaborazione di tutti.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Elena Guidi