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Norma di riferimento - art. 40 d. lgv n. 33/2013

non pertinente allo specifico di questa amministrazione

Art. 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Norma di riferimento - art. 33 d. lgv n. 33/2013

Art. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

La legge 69 del 2009 prevede che siano indicati i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

L'Istituto Di Istruzione Superiore (IIS) “L. Nobili” di Reggio Emilia assicura che il tempo medio dei pagamenti non ha superato i 30 giorni.

 

Indice di tempestività primo trimestre 2019

Indice di tempestività secondo trimestre 2019

Indice di tempestività terzo trimestre 2019

Indice di tempestività quarto trimestre 2019

Indice di tempestività anno 2019

Norma di riferimento - art. 18, comma 1 d. Igv n. 33/2013

Art. 18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Norme di riferimento del d. Igv n. 33/2013

Art. 15, commi 1 e 2

“Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento deirincarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione deirincarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi deH'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione deH’efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma".

Art. 41, commi 2 e 3

"Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
 
 
2. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) deH’articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.”

Norma di riferimento - art. 36 d. lgv n. 33/2013

Art. 36 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“ L. NOBILI”

Via Makallè, 10 – 42124  REGGIO EMILIA

Tel. 0522-921433

Codice meccanografico REIS01100L

 

 

 

 

 

URL:

https://www.iisnobili.edu.it

 

contatti:

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Distretto di Reggio Emilia N.11      

                                    

Codice Fiscale  91157020354

 

 

Conto corrente bancario (dal 10 dicembre 2018)

c/o Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est

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