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Norma di riferimento - art. 13, comma 1, lett. d) d. Igv n. 33/2013
“Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali".
Riferimenti generali
Istituto Di Istruzione Superiore (IIS) “L. Nobili” di Reggio Emilia
Via Makallè, 10 - 42124 Reggio Emilia,
Tel. 0522-921433
Posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Guidi
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Norma di riferimento - art. 16, comma 3 d. Igv n. 33/2013
Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Tassi di assenza
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Norme di riferimento del d. lgv n. 33/2013
non pertinente allo specifico di questa amministrazione
Art. 22, comma 1, lett. b)
Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
Art. 22, commi 2 e 3
Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
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Norma di riferimento - art. 3, comma 2 d. l. n. 179/2012 (non pertinente allo specifico di questa amministrazione)
Art. 2 – Anagrafe nazionale della popolazione residente 3. L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR e consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica”.
In questa sezione verranno pubblicati gli scadenzari degli obblighi amministrativi suddivisi per obblighi per le imprese e obblighi per i cittadini.
Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
Allo scopo di favorire una facile e immediata consultazione da parte dei cittadini, per ogni obbligo sarà indicata la denominazione, una sintesi del suo contenuto, il riferimento normativo e il collegamento alla pagina del sito che contiene le informazioni sull'adempimento e sul procedimento. Molte delle scadenze che saranno inserite in questa sezione sono determinate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
Denominazione della scadenza | Sintesi del contenuto | Riferimento normativo |
Scadenze |
iscrizioni on-line (guida alla compilazione della domanda) |
Procedimento che consente l'iscrizione alle classi iniziali della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado |
Circolare ministeriale n. 28 del 10 gennaio 2014 |
Dal 3 al 28.02.2014 Registrazione sul sito MIUR a partire dal 27.01.2014 |
Cessazioni dal servizio | Per tutto il personale della scuola | D.M. 1058 del 23.12.2013 Nota MIUR AOODPIT n. 2855 del 23.12. 2013 D.L. n.201 del 6.12.2011 legge n. 214 del 22.12.2011 |
Docenti e ATA: 07.02.2014 Dirigenti: 28.02.2014 |
Denominazione della scadenza | Sintesi del contenuto | Riferimento normativo |
Scadenze |
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Norma di riferimento - art. 47 d. Igv n. 33/2013
non pertinente allo specifico di questa amministrazione
Art. 47 - Sanzioni per casi specifici
- La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14*, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
- La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento".